IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 lettera m); Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del consiglio di Stato; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939,"n. 1497; Considerato che, a seguito di un esposto relativo all'installazione di un ripetitore televisivo in localita' "La Ripa-Poggio al Vento-frazione Pagliericcio" ricadente nel comune di Castel San Niccolo' in provincia di Arezzo, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici richiedeva alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Arezzo ed alla Soprintendenza archeologica della Toscana di effettuare gli opportuni accertamenti sull'area e di relazionare in merito; Considerato che la Soprintendenza archeologica della Toscana con nota n. 8693 del 23 aprile 1997 comunicava di aver gia' il 20 marzo 1993 con nota n. A533 9/11 informato l'amministrazione provinciale di Arezzo della valenza sia archeologica che paesistica dell'area in questione per la quale si riteneva opportuna l'inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1 lettera m) della legge 8 agosto 1985, n. 431; Considerato che nessun provvedimento formale di Vincolo per la zona predetta risultava adottato dalla amministrazione provinciale di' Arezzo; Considerato che pertanto l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota n. 15744 del 21 maggio 1997 richiedeva alla Soprintendenza archeologica della Toscana di formulare la relativa proposta di vincolo e di inviare tutti gli atti relativi; Considerato che la Soprintendenza archeologica stessa con nota n. 10940 del 22 maggio 1997 trasmetteva la relazione scientifica sull'area; Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con successiva nota n. 17570 del 4 giugno 1997 informava il sindaco del comune di Castel San Niccolo' della proposta di vincolo in itinere, evidenziando le pregevoli caratteristiche dell'area e richiedendo a tale autorita' ed alla RAI di voler valutare la possibilita' di spostare il ripetitore televisivo ed invitava la predetta Soprintendenza archeologica a completare la documentazione idonea all'imposizione del vincolo; Considerato che la Soprintendenza archeologica con nota n. 22163 del 23 ottobre 1997, a parziale modifica ed integrazione della nota n. 16850 del 1 agosto 1997 ha trasmesso tutti gli atti relativi alla proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera m) della sopracitata legge 8 agosto 1985, n. 431 dell'area denominata "La Ripa-Poggio al Vento-frazione Pagliericcio" ricadente nel comune di Castel San Niccolo' in provincia di Arezzo e cosi' delimitata: A) punto di origine del fosso anonimo che confluisce nel torrente Scheggia subito a monte del Molino della Ripa (tale punto si trova presso la strada vicinale di Vertelli - cfr. punto H); B) punto di confluenza di tale fosso con il torrente Scheggia; C) punto di confluenza di quest'ultimo nel torrente Solano; D) punto di convergenza fra il torrente Solano e la s.p. 70 di Montemignaio, punto dal quale diverge la strada che porta alla frazione di Isola; E) punto di tangenza di tale strada con la curva di livello altimetrico 425 m s.l.m.; F) punto di tangenza di tale curva di livello con il torrente Rifiglio; G) punto di confluenza, in quest'ultimo, del fosso anonimo che si origina presso la strada vicinale da Vertelli; H) punto di origine del fosso anonimo, che piu' a valle, confluisce nel torrente Rifiglio (tale punto si trova presso la strada vicinale da Vertelli, citata al punto A); Considerato che la predetta Soprintendenza nella relazione acclusa alla nota sopracitata ha evidenziato come a Pagliericcio siano stati rinvenuti i ruderi di un interessante edificio d'epoca romana e come gli studi effettuati abbiano rivelato che l'area di Pagliericcio Poggio al Vento si trovasse in eta' romana presso la principale via di collegamento fra Firenze ed il Casentino via che, lasciato il corso dell'Arno a nord di Poppi, traversato i torrenti Solano e Rifiglio sarebbe trascorsa a Pagliericcio e salita verso Montemignaio ed il Pratomagno, lungo il subaffluente Scheggia, presso Poggio al Vento; Considerato che la stessa Soprintendenza ha sottolineato come l'area sopra delimitata assuma un particolare significato per quanto attiene alle modalita' e testimonianze di insediamento e viabilita' casentinesi nell'evo antico che si inseriscono a loro volta in un ben preservato ambiente paesaggistico comprendente da un lato le pendici del Pratomagno che si staglia massiccio, con forme tondeggianti ricoperte di prati e boschi dall'altro la zona del Casentino, situato nel cuore dell'appennino tosco-emiliano che, protetto dai rilievi che lo circondano gode di un isolamento che ne mantiene preservato il paesaggio; Rilevato che il paesaggio dell'area nel suo complesso conserva soprattutto nella parte montana valenze ancora intatte per la ricchezza del patrimonio boschivo e risulta godibile nel suo insieme e nei tanti suggestivi scorci; Considerata pertanto la necessita' di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela; Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera m) della legge 8 agosto 1985, n. 431 e' distinguibile da quella operata dalla legge n. 1089/1939 poiche' ha per oggetto non gia' direttamente o indirettamente i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza; Considerato che da quanto sopra esposto il territorio delimitato nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera m) della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico-paesistici e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico, qualita' che e' assunta a valore storico culturale meritevole di protezione; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e dal Comitato di settore per i beni archeologici del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta in data 1 luglio 1998 in ordine alla predetta proposta formulata dalla soprintendenza archeologica della Toscana; Decreta: L'area denominata "La Ripa-Poggio al Vento-frazione Pagliericcio" ricadente nel comune di Castel San Niccolo' in provincia di Arezzo nei limiti sopradescritti ed indicati nella planimetria acclusa che costituisce parte integrante del presente decreto, e' compresa tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera m) della legge 8 agosto 1985, n. 431 ed e' quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della summenzionata legge 8 agosto 1985, n. 431. La soprintendenza archeologica della Toscana provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune sopramenzionato e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune medesimo. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 12 maggio 1999 Il sottosegretario di Stato:D'ANDREA Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999 Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 346