IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista  la  legge  29  giugno  1939  n.  1497,  sulla protezione delle
bellezze naturali;
Visto  il  regio  decreto  3  giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione
della legge predetta;
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 lettera m);
Vista  la  decisione  n.  951  resa in data 13 novembre 1990 dalla VI
sezione del consiglio di Stato;
Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre 1998, n. 368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  26  ottobre  1998 e recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali",
Ministero  al  quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto  il  decreto  ministeriale  10 novembre 1998, con il quale sono
state  delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea
le  funzioni  ministeriali  previste  dalla  citata  legge  29 giugno
1939,"n. 1497;
Considerato  che,  a seguito di un esposto relativo all'installazione
di   un   ripetitore  televisivo  in  localita'  "La  Ripa-Poggio  al
Vento-frazione  Pagliericcio"  ricadente  nel  comune  di  Castel San
Niccolo'  in  provincia  di  Arezzo,  l'Ufficio  centrale  per i beni
ambientali  e paesaggistici richiedeva alla Soprintendenza per i beni
ambientali,  architettonici,  artistici  e  storici di Arezzo ed alla
Soprintendenza archeologica della Toscana di effettuare gli opportuni
accertamenti sull'area e di relazionare in merito;
Considerato che la Soprintendenza archeologica della Toscana con nota
n.  8693  del 23 aprile 1997 comunicava di aver gia' il 20 marzo 1993
con  nota  n.  A533  9/11  informato l'amministrazione provinciale di
Arezzo  della  valenza  sia  archeologica che paesistica dell'area in
questione per la quale si riteneva opportuna l'inclusione fra le zone
di  interesse archeologico di cui all'art. 1 lettera m) della legge 8
agosto 1985, n. 431;
Considerato  che  nessun provvedimento formale di Vincolo per la zona
predetta  risultava  adottato  dalla  amministrazione provinciale di'
Arezzo;
Considerato  che  pertanto l'Ufficio centrale per i beni ambientali e
paesaggistici  con  nota  n. 15744 del 21 maggio 1997 richiedeva alla
Soprintendenza  archeologica  della  Toscana di formulare la relativa
proposta di vincolo e di inviare tutti gli atti relativi;
Considerato  che  la  Soprintendenza  archeologica stessa con nota n.
10940  del  22  maggio  1997  trasmetteva  la  relazione  scientifica
sull'area;
Considerato   che   l'Ufficio   centrale  per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici  con  successiva  nota  n.  17570  del  4  giugno  1997
informava il sindaco del comune di Castel San Niccolo' della proposta
di  vincolo  in  itinere,  evidenziando  le pregevoli caratteristiche
dell'area  e  richiedendo  a  tale  autorita'  ed  alla  RAI di voler
valutare  la  possibilita'  di  spostare  il ripetitore televisivo ed
invitava  la  predetta  Soprintendenza  archeologica  a completare la
documentazione idonea all'imposizione del vincolo;
Considerato  che la Soprintendenza archeologica con nota n. 22163 del
23  ottobre  1997,  a parziale modifica ed integrazione della nota n.
16850  del  1  agosto  1997 ha trasmesso tutti gli atti relativi alla
proposta  di  inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui
all'art.  1, lettera m) della sopracitata legge 8 agosto 1985, n. 431
dell'area  denominata "La Ripa-Poggio al Vento-frazione Pagliericcio"
ricadente  nel comune di Castel San Niccolo' in provincia di Arezzo e
cosi'   delimitata:  A)  punto  di  origine  del  fosso  anonimo  che
confluisce nel torrente Scheggia subito a monte del Molino della Ripa
(tale  punto  si  trova  presso la strada vicinale di Vertelli - cfr.
punto  H);  B)  punto  di  confluenza  di  tale fosso con il torrente
Scheggia; C) punto di confluenza di quest'ultimo nel torrente Solano;
D)  punto  di  convergenza  fra  il  torrente  Solano e la s.p. 70 di
Montemignaio,  punto  dal  quale  diverge  la  strada  che porta alla
frazione  di  Isola; E) punto di tangenza di tale strada con la curva
di  livello  altimetrico  425  m s.l.m.; F) punto di tangenza di tale
curva di livello con il torrente Rifiglio; G) punto di confluenza, in
quest'ultimo,  del  fosso  anonimo  che  si  origina presso la strada
vicinale da Vertelli; H) punto di origine del fosso anonimo, che piu'
a valle, confluisce nel torrente Rifiglio (tale punto si trova presso
la strada vicinale da Vertelli, citata al punto A);
Considerato  che  la  predetta Soprintendenza nella relazione acclusa
alla  nota sopracitata ha evidenziato come a Pagliericcio siano stati
rinvenuti  i ruderi di un interessante edificio d'epoca romana e come
gli  studi  effettuati  abbiano  rivelato  che l'area di Pagliericcio
Poggio  al  Vento si trovasse in eta' romana presso la principale via
di  collegamento  fra  Firenze  ed  il Casentino via che, lasciato il
corso  dell'Arno  a  nord  di  Poppi,  traversato i torrenti Solano e
Rifiglio sarebbe trascorsa a Pagliericcio e salita verso Montemignaio
ed  il  Pratomagno,  lungo il subaffluente Scheggia, presso Poggio al
Vento;
Considerato  che la stessa Soprintendenza ha sottolineato come l'area
sopra delimitata assuma un particolare significato per quanto attiene
alle   modalita'   e   testimonianze  di  insediamento  e  viabilita'
casentinesi nell'evo antico che si inseriscono a loro volta in un ben
preservato  ambiente paesaggistico comprendente da un lato le pendici
del  Pratomagno  che  si  staglia  massiccio,  con forme tondeggianti
ricoperte di prati e boschi dall'altro la zona del Casentino, situato
nel cuore dell'appennino tosco-emiliano che, protetto dai rilievi che
lo  circondano  gode  di  un isolamento che ne mantiene preservato il
paesaggio;
Rilevato  che  il  paesaggio  dell'area  nel  suo  complesso conserva
soprattutto  nella  parte  montana  valenze  ancora  intatte  per  la
ricchezza  del patrimonio boschivo e risulta godibile nel suo insieme
e nei tanti suggestivi scorci;
Considerata  pertanto  la necessita' di garantire una tutela efficace
ed  unitaria  dell'area  predetta che costituisce un sito idoneo alla
conservazione  del  patrimonio  archeologico  presente,  al  fine  di
valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela;
Rilevato  che  la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1,
lettera  m)  della  legge  8  agosto 1985, n. 431 e' distinguibile da
quella  operata  dalla  legge n. 1089/1939 poiche' ha per oggetto non
gia'  direttamente  o indirettamente i beni riconosciuti di interesse
archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce
il contesto di giacenza;
Considerato  che  da  quanto  sopra  esposto il territorio delimitato
nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di
interesse  archeologico indicate all'art. 1, lettera m) della legge 8
agosto  1985,  n.  431,  per  i  valori archeologico-paesistici e per
l'attitudine  che  il  suo  profilo  presenta  alla conservazione del
contesto   di   giacenza   del  patrimonio  archeologico  di  rilievo
nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico,
qualita'  che  e'  assunta  a  valore storico culturale meritevole di
protezione;
Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Comitato di settore per i
beni  ambientali  ed  architettonici  e dal Comitato di settore per i
beni  archeologici  del  consiglio  nazionale  per i beni culturali e
ambientali  riunitisi  in  seduta  congiunta in data 1 luglio 1998 in
ordine   alla   predetta   proposta  formulata  dalla  soprintendenza
archeologica della Toscana;
                              Decreta:
L'area  denominata  "La  Ripa-Poggio  al Vento-frazione Pagliericcio"
ricadente  nel  comune  di Castel San Niccolo' in provincia di Arezzo
nei  limiti  sopradescritti ed indicati nella planimetria acclusa che
costituisce parte integrante del presente decreto, e' compresa tra le
zone  di interesse archeologico indicate all'art. 1, lettera m) della
legge  8  agosto  1985,  n. 431 ed e' quindi sottoposta ai vincoli ed
alle  prescrizioni  previste  dalla  legge  29 giugno 1939, n. 1497 e
della summenzionata legge 8 agosto 1985, n. 431.
La  soprintendenza archeologica della Toscana provvedera' a che copia
della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n.
1497  e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo
del comune sopramenzionato e che altra copia della Gazzetta Ufficiale
stessa,  con relativa planimetria da allegare venga depositata presso
i competenti uffici del comune medesimo.
Avverso   il   presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   Tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.

       Roma, 12 maggio 1999
                                 Il sottosegretario di Stato:D'ANDREA
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 346